Il preposto deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del Testo Unico


Ponteggi: Ministero del Lavoro chiarisce i requisiti del preposto alla sorveglianza

 

Con l’interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito proposto dall’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in merito ai requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).
L’articolo 136, comma 6 del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

 

CORSI DI FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, l’individuazione della figura del preposto “non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda”, precisa il Ministero del Lavoro. Esistono “alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovra ordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione”.
Di conseguenza, sottolinea la commissione per gli interpelli, “il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2008”.

 

PREPOSTI ANCHE IN ALTRE ATTIVITÀ
Inoltre, evidenzia il Ministero del Lavoro, “il D.Lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotto in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 D.Lgs. n. 81/2008)”.
Per queste figure “non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

 

Fonte (testo e immagine): Casa&Clima.com