Cambiano le norme per la SCIA in edilizia: tutte le novità a partire dal modello unico, le nuove tempistiche per l’accertamento di violazioni e i casi in cui può essere utilizzata.


SCIA, modello unico in tutta Italia

 

Tra le bozze di decreto legislativo approvate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi c’è anche quello che introduce novità per il settore dell’edilizia, soprattutto per quanto riguarda la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il cui modello è stato standardizzato in tutto il territorio nazionale. Si tratta della bozza di decreto per la semplificazione della SCIA, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Riforma Madia (Legge 124/2015).

 

Tempistiche
Il decreto prevede il raddoppio da trenta a sessanta giorni del termine entro cui le Amministrazioni possono bloccare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e, oltre al modulo unificato, introduce indicazioni precise che consentono di non commettere errori.

 

Per quanto riguarda le tempistiche, nel caso in cui, dopo aver ricevuto la SCIA, l’Amministrazione accerti la presenza di violazioni dovrà adottare entro 60 giorni un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. In questo modo vengono uniformati i termini previsti in caso di violazioni, eliminando il limite specifico di 30 giorni che fin’ora vigeva solo per l’edilizia.

 

D’ora in poi la SCIA:

• sarà utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali;

• dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, nei casi previsti dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche.

L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, a meno che non siano necessarie delle autorizzazioni espresse.

 

Fonte (testo e immagine): PMI.it