In scadenza il 22 luglio l’imposta di bollo da applicare, in modo virtuale, alle fatture elettroniche per il secondo trimestre 2019.

In scadenza il 22 luglio il termine per assolvere l’imposta di bollo, in modo virtuale, alle fatture elettroniche emesse nel corso del secondo trimestre dell’anno in corso (aprile-giugno 2019).
 
Imposta bollo: quando è obbligatoria
Ricordiamo che l’assolvimento della marca da bollo di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) è obbligatoria per le fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per importi inferiori la marca da bollo non va applicata, allo stesso modo di come avveniva per le fatture cartacee. Le e-fatture devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
 
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
– con addebito su conto corrente bancario o postale, utilizzando il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
– con modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica (modello F24-Ep per gli enti pubblici).
 
In quest’ultimo caso i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
– 2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
– 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
– 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
 
Nell’F24 vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”. Nell’F24 Enti pubblici vanno indicati in corrispondenza delle somme nella colonna “Importi a debito versati”, nella sezione “Dettaglio versamento”.

 
Fonte: pmi.it